Le novità per lo shipping nel decreto Rilancio convertito in legge
Contributo a cura di avv. Davide Magnolia e avv. Carlo Solari * * LCA studio legale Il Senato ha dato il via libera all’approvazione del disegno di legge di conversione con modifiche del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34). Il testo che a questo punto è solo in attesa della firma […]
Contributo a cura di avv. Davide Magnolia e avv. Carlo Solari *
* LCA studio legale
Il Senato ha dato il via libera all’approvazione del disegno di legge di conversione con modifiche del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34). Il testo che a questo punto è solo in attesa della firma del Presidente della Repubblica e della pubblicazione in gazzetta ufficiale, sarà a breve legge.
Vediamo allora alcune delle principali novità in materia di shipping e porti a valle della conversione in legge del Decreto Rilancio.
Raddoppio del sostegno ai lavoratori portuali
Passa da due a quattro milioni il limite massimo di spesa per l’anno 2020 consentito alle AdSP quale fondo di sussidio per il lavoro delle compagnie portuali e da 60 a 90 euro l’indennizzo pro capite per ciascuna giornata di lavoro perso. Scompare, invece, la cumulabilità di tale prebenda con l’indennità di mancato avviamento (IMA).
Proroga delle concessioni di servizio ferroviario portuale
Alle proroghe già concesse dal Decreto Rilancio (autorizzazioni e concessioni ex artt. 16 e 18 L.P.; Stazioni Marittime e Rimorchio) si aggiunge la proroga di un anno della durata delle (sole) concessioni attualmente in corso per il servizio ferroviario portuale attualmente in corso.
Misure in materia di velocizzazione delle misure di digitalizzazione
È stato impresso un forte impulso alla digitalizzazione della documentazione afferente al ciclo delle operazioni portuali. Lo scambio tra privati o tra questi ultimi e le pubbliche amministrazioni di certificazioni, documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce potranno essere effettuate anche in formato digitale.
Qualora poi i documenti formati su supporto cartaceo siano richiesti dalla controparte pubblica o privata in originale, la consegna fisica potrà essere sostituita da (non meglio precisate) idonee forme digitali di autenticazione o secondo le modalità indicate dall’autorità richiedente secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia anti-COVID.
Come abbiamo già avuto modo di segnalare, si tratta di una disposizione di non secondaria importanza tenuto conto dei riflessi che è destinata ad avere, ad esempio, in tema di modalità operative di riconsegna delle merci da parte del vettore a fronte dell’emissione di una polizza di carico cartacea.
Istituzione di un fondo compensativo
Viene istituito nello stato di previsione del MIT un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato a:
a) compensare le AdSP dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, in relazione al calo del traffico passeggeri e croceristico, nei limiti di una dotazione massima di 5 milioni euro;
b) compensare le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico (marittimo o interno) laddove dimostrino una diminuzione del fatturato nel periodo 1° febbraio – 31 luglio 2020 almeno pari al 20% rispetto al medesimo periodo del 2019 e tenuto conto, altresì della diminuzione dei costi di esercizio sostenuti. A tal fine, vengono destinate le risorse residue di cui al fondo, nel limite comunque di 5 milioni di euro.
L’attuazione di tali due misure è demandata ad apposito decreto MIT di concerto con il MEF e l’efficacia delle misure ivi indicate sono, in ogni caso, subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea.
Autoproduzione nei porti
Viene riconosciuta una seppur limitata possibilità alla nave di procedere in autoproduzione dei servizi di imbarco/sbarco qualora non via sia offerta sufficiente di servizi di imbarco/sbarco né dal lato imprese autorizzate né tramite al ricorso alle imprese di fornitura del lavoro portuale.
La “nave” deve, inoltre, dimostrare di essere in possesso di mezzi tecnici adeguati e personale idoneo e i relativi corrispettivi siano stati pagati e sia stata prestata idonea cauzione.
Naturalmente, l’autoproduzione è subordinata a previa autorizzazione, peraltro esclusa dal limite massimo di cui all’art. 16 comma 4 L.P.
Le specifiche modalità per accedere al nuovo regime di autoproduzione dovranno essere oggetto di specifico decreto del MIT.
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