Cambia il metodo di calcolo dell’utile nelle gare pubbliche per servizi di trasporto
L’authority dei trasporti chiude la procedura di modifica avviata nel 2019 e preannuncia una più generale revisione della materia
Nelle future gare per aggiudicare servizi di cabotaggio marittimo gravati da obblighi di servizio pubblico (Osp) o servizi di trasporto pubblico stradale e ferroviario le stazioni appaltanti dovranno variare il metodo di calcolo del margine di utile previsto per gli appaltatori.
Lo ha stabilito l’Autorità di regolazione dei trasporti, chiudendo la procedura aperta nel 2022 per “la revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi gravati da Osp di cabotaggio marittimo e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia”. Il garante ha evidenziato come nel confronto con imprese e stazioni appaltanti si sia rilevata, “rispetto agli step precedenti del procedimento, l’attenuazione della forte contrapposizione di interessi tra gli stakeholder coinvolti precedentemente, che conduce a un sostanziale allineamento delle valutazioni”.
Tale allineamento ha condotto a una serie di modifiche alla metodologia che così Art sintetizza: “Introduzione di un floor al valore del Wacc (Weighted Average Cost of Capital, il costo medio ponderato del capitale, ndr), simmetricamente all’introduzione già prevista del cap, con anche una migliore sottolineatura della proporzionalità tra rischi anche gestionali e redditività, indipendentemente dalle modalità di affidamento; salvaguardia dell’esigenza motivata di assicurare la redditività in talune circostanze e mercati nei quali l’applicazione univoca di un metodo da parte dell’Ente appaltante possa comportarne la compromissione; introduzione di un floor al valore dell’Ebit margin che determina un intervallo di valori compreso tra il 50% e l’80% del tasso di riferimento del mercato applicabile agli affidamenti in concessione; in caso di appalto il 50% rappresenta l’unico valore di riferimento (da applicare nel caso in cui l’Ente appaltante impieghi il Pef quale strumento di supporto alla determinazione della compensazione)”.
Nell’introduzione all’istruttoria Art ha poi preannunciato nuovi prossimi interventi sulla materia delle gare per servizi di trasporto, onde raccogliere alcuni input provenienti da entrambi i lati (appaltante-appaltatore) del mercato: “Anche in questa occasione si rileva la presenza di osservazioni relative a tematiche che, per quanto connesse a profili di redditività o convenienza economica degli affidamenti, travalicano il perimetro e la portata del presente procedimento e richiederanno una trattazione specifica in altra sede, con il contributo di tutti gli stakeholder. In particolare, da parte di una delle associazioni di categoria del settore marittimo, sono pervenute osservazioni su aspetti inerenti ai criteri di valutazione delle offerte e al subentro sui beni, così come sul contenuto degli schemi di Pef e il trattamento delle manutenzioni, che saranno affrontati nell’ambito di un intervento di revisione complessiva della delibera n. 22/2019”.
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