La stazione marittima di Royal Caribbean a Fiumicino dovrà esser aperta ai competitor
L’Antitrust detta le condizioni per il rilascio della concessione qualora il progetto superasse l’esame ambientale: durata non superiore ai 40 anni e ricavi dalla nautica superiori a quelli terminalistici
In attesa che Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero della Cultura rilascino il proprio decisivo parere sulla Valutazione di impatto ambientale, sul progetto di Royal Caribbean di realizzare una nuova stazione marittima a Fiumicino (nell’area comunale di Isola Sacra, estranea alla giurisdizione dell’Autorità di sistema portuale laziale) s’è pronunciata l’Antitrust.
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, infatti, “facendo seguito alle segnalazioni pervenute da alcune associazioni civiche”, ha espresso alcune considerazioni, indirizzate al Comune di Fiumicino, in merito a procedura di rilascio, contenuto e durata della concessione che Royal ha chiesto di modificare introducendo la funzione crocieristica.
In merito al primo punto, l’Antitrust ha valutato la procedura ipotizzata dal Comune “idonea a soddisfare i principi di tutela della concorrenza, purché la fase pubblicitaria riguardi anche la presentazione di eventuali istanze concorrenti e di osservazioni di terzi”. La domanda di Royal, cioè, una volta integrata con le prescrizioni che emergeranno dalla procedura di Via, dovrà esser adeguatamente pubblicizzata onde valutare eventuali progetti più rispondenti all’interesse pubblico.
Decisamente più rilevanti le osservazioni relative al contenuto.
Dal momento che il progetto di realizzare un terminal crociere è una variante di un precedente progetto per la costruzione di un porto da diporto, la cui concessione era precedentemente stata rilasciata dal Comune a una società acquisita da Royal, secondo il Garante, “è essenziale per la legittimità dell’introduzione della variante crocieristica all’interno dell’originario progetto del porto turistico come mera modifica della concessione originaria, che non richiede il rilascio di una concessione ex novo”, che prevalga la funzione nautica su quella crocieristica. E per l’Antitrust tale prevalenza dovrà esser dimostrata, in sede di Piano economico finanziario, dalla “effettiva preminenza dei ricavi legati alla nautica da diporto rispetto a quelli legati all’attività crocieristica”.
Una condizione forse non impensabile per un terminal monocliente gestito dal cliente stesso, cioè dalla compagnia di navigazione che vi porti solo le proprie unità. Ma molto più complicata alla luce della successiva osservazione dell’Antitrust.
Il terminal non potrà infatti essere concepito come struttura a esclusivo o prioritario appannaggio delle navi di Royal Caribbean, ma “l’accesso all’approdo per le navi da crociera e al connesso terminal” dovrebbe essere “garantito a tutti gli operatori crocieristici alle stesse condizioni, come peraltro già ipotizzato dal Comune di Fiumicino e dall’attuale concessionario, e che tali condizioni siano eque e non discriminatorie”, tanto da prevedersi, in caso di violazione, “la decadenza della concessione”.
Anche in merito alla durata, infine, per quella novantennale ipotizzata dalla società armatrice americana, l’Antitrust “auspica una rivalutazione”, dal momento che essa deve essere commisurata al Pef e che quello “preliminare presentato nel 2018 dal gruppo Royal Caribbean aveva ritenuto sufficiente un periodo di quaranta anni per ammortizzare gli investimenti e realizzare un rendimento ritenuto accettabile dal gruppo”. Ragion per cui “una durata superiore dovrebbe essere adeguatamente argomentata dal proponente e verificata in sede di Conferenza dei Servizi”.
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI