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Il Tar conferma: vettori marittimi e fluviali esentati dal contributo all’Authority dei trasporti
Il tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sentenziato che la società che “esercitano attività di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne” non sono tenute a pagare il contributo annuale all’Autorità di regolazione dei trasporti. La conferma arriva da una sentenza che riguarda la compagnia di navigazione spezzina Tarros (che si era opposta […]
Il tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sentenziato che la società che “esercitano attività di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne” non sono tenute a pagare il contributo annuale all’Autorità di regolazione dei trasporti.
La conferma arriva da una sentenza che riguarda la compagnia di navigazione spezzina Tarros (che si era opposta al pagamento del contributo) e la motivazione è ormai nota: la sentenza spiega infatti che la Corte Costituzionale aveva già in passato chiarito che “la platea degli obbligati (al versamento del contributo) deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”. In altre parole “la platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall’essere in concreto assoggettati all’attività regolativa dell’ART”.